temi

 

L'occupazione instabile.
La precarizzazione nei contratti di lavoro

di Giovanna Fullin
 

Negli ultimi anni si è assistito, in Italia come in altri paesi, ad un aumento della frammentazione e della complessità delle caratteristiche del mercato del lavoro. In particolare, accanto al lavoro dipendente a tempo indeterminato, si sono progressivamente diffuse prestazioni d'opera e forme di lavoro atipiche, subordinate e non, autonome ed eterodirette. Da un lato, infatti, a partire dagli anni '80, è costantemente aumentato il peso dei lavoratori indipendenti, al cui interno si trovano sia imprenditori veri e propri, sia ex lavoratori dipendenti diventati (più o meno volontariamente) titolari di partita IVA, sia collaboratori coordinati e continuativi che lavorano per uno o più committenti. Dall'altro lato, grazie a misure di politica volte a favorire l'occupazione, si sono diffusi in modo crescente contratti di lavoro subordinato diversi da quello standard a tempo indeterminato come i contratti a tempo determinato, stagionali, di formazione lavoro, di apprendistato e, negli ultimi due anni, anche i contratti di lavoro temporaneo.
In particolare, la legge Treu[1] (n.196/1997) non solo ha reso legale il lavoro interinale (temporaneo) anche in Italia, ma ha ampliato anche i limiti di età per l'utilizzo dei contratti di formazione e ha esteso l'uso dei contratti di apprendistato a tutti i settori di attività, favorendo l'accesso delle imprese a forme flessibili d'impiego della manodopera e contemporaneamente riducendo le protezioni dei lavoratori di fronte all'instabilità del lavoro e del reddito.
La perdita di centralità del lavoro subordinato standard e la diffusione delle forme di lavoro "atipiche" produce trasformazioni di segno contrastante all'interno del mercato del lavoro. Da un lato, infatti, l'utilizzo di contratti di lavoro più flessibili può incentivare le assunzioni da parte delle imprese, facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro e favorire tutti quei lavoratori che sono in grado di muoversi autonomamente - gestendo rapporti con diversi committenti o assicurandosi per via informale un flusso continuo di commesse. Dall'altro lato, tuttavia, la deregolamentazione del mercato del lavoro pone dei seri problemi alle fasce più deboli di lavoratori come i collaboratori con un solo committente o i lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato (sia esso temporaneo, stagionale, di formazione); essi, infatti, sono privi di una fonte di reddito sicura e non hanno tutte le garanzie offerte invece ai lavoratori subordinati standard. In particolare, il problema dell'incertezza relativa alla continuità del rapporto di lavoro nel tempo va considerato con attenzione in quanto può tradursi in instabilità del reddito e delle condizioni di vita del soggetto e della sua famiglia.
Prima di procedere con l'analisi delle varie forme contrattuali "instabili", ovvero che non danno garanzie di continuità nel tempo, è utile accennare ai dati forniti dagli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, che permettono di rilevare l'entità dei flussi di assunzioni e offrono una prima immagine delle dinamiche in atto nel mercato del lavoro. In particolare, la percentuale di avviamenti a tempo determinato sul totale degli avviamenti avvenuti tra il 1994 e il 1998 mostra una forte crescita e raggiunge quasi il 50% nell'ultimo anno: ciò sta ad indicare che, anche se la quota di lavoratori dipendenti con contratti a tempo determinato sul totale degli occupati è notevolmente inferiore, tra i nuovi assunti una persona su due entra in azienda con un contratto di questo tipo. Tale dato, pertanto, indica inequivocabilmente che il peso dei lavoratori instabili all'interno del mercato del lavoro italiano è destinato ad aumentare molto nel corso dei prossimi anni [2].

I contratti di lavoro a tempo determinato

L'istituto del contratto a tempo determinato rappresenta nel nostro sistema giuridico una forma eccezionale di rapporto di lavoro in quanto prevede l'apposizione preventiva di un termine temporale alla prestazione lavorativa (termine che deve essere esplicitamente indicato nel contratto). La legge che ha introdotto questa forma contrattuale, pertanto, limitava il suo utilizzo a particolari condizioni che in qualche modo "giustificassero" l'assenza di un legame a tempo indeterminato tra datore di lavoro e lavoratore (legge n.230/1962); in seguito, tuttavia, l'elenco delle fattispecie ammesse è stato ampliato notevolmente indebolendo molto il carattere di eccezionalità del ricorso alle assunzioni a tempo determinato.
Le fattispecie previste dalla legge sono molte, ma è necessario ricordarle brevemente per ricostruire un quadro il più possibile completo delle diverse situazioni in cui è permesso l'utilizzo di contratti a tempo determinato:

a) Carattere stagionale dell'attività.

b) Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

c) Esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.

d) Lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate.

e) Personale destinato a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi.

f) Servizi di trasporto aereo e servizi aereoportuali.

g) Punte stagionali di intensificazione dell'attività produttiva. (Tale fattispecie, introdotta inizialmente nel 1978 per estendere il concetto di stagionalità nei soli settori del commercio e del turismo, è stata poi ampliata a tutti i settori.)

h) Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno.

i) Disciplina particolare per i dirigenti, sia amministratori che tecnici

l) Ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

L'introduzione di quest'ultima fattispecie, ad opera della legge n.56/1987 ha indebolito profondamente la normativa riguardante l'utilizzo dei contratti a tempo determinato in quanto svincola totalmente l'apposizione del termine dai tradizionali presupposti voluti dalla legge e cioè la stagionalità, la necessità di eseguire lavori occasionali e straordinari, la sostituzione di lavoratori assenti ecc. Attraverso i contratti collettivi, infatti, è possibile rendere lecito l'utilizzo di contratti a termine senza che si presenti nessuna delle motivazioni ammesse dalla legge. Ai contratti collettivi è anche demandato il compito di stabilire la quota percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con un contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

I contratti di formazione lavoro

Il contratto di formazione lavoro - come si rileva dall'articolo 3 della legge n. 863/1984 - è un contratto a causa mista: la formazione, infatti, analogamente a quanto avviene nel contratto di apprendistato, assume carattere di corrispettività unitamente alla retribuzione, per la prestazione di lavoro fornita dal lavoratore. In seguito alla legge n. 196/1997 (articoli 15 e 16.1) possono essere assunti con questo contratto i giovani con un'età compresa tra i 16 e i 32 anni mentre fino al 1995 l'età massima era fissata a 29 anni.
L'aspetto importante che deve essere sottolineato in questa sede è il carattere a tempo determinato di tale tipo di contratto, che fu introdotto per incrementare l'occupazione attraverso una riduzione degli oneri sociali per gli imprenditori che ne avessero fatto uso. L'obiettivo del contratto di formazione dovrebbe essere quello di incentivare le assunzioni prevedendo un periodo dedicato almeno parzialmente alla formazione, durante il quale il datore di lavoro può usufruire di elevate agevolazioni contributive; al termine dei 24 (o 12) mesi previsti, il contratto non può essere rinnovato ma si auspica che venga trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La legge, evidentemente, non obbliga il datore di lavoro ad assumere il lavoratore al termine del periodo di "formazione e lavoro", anche se intende incentivare questo tipo di percorso. In realtà, in molti casi i contratti di formazione vengono utilizzati come strumento di flessibilità da parte dei datori di lavoro che possono così assumere a tempo determinato manodopera giovane, usufruendo di elevati sgravi contributivi, non avendo alcun vincolo all'assunzione al termine del contratto né investendo particolarmente in attività formative.
Il numero di lavoratori avviati con contratto di formazione lavoro è cresciuto molto negli anni seguenti alla sua introduzione ma poi è diminuito nel corso dei primi anni '90. Dal 1994, tuttavia, si è registrato un nuovo aumento che ha riguardato in misura crescente soggetti con più di 24 anni, soprattutto grazie all'ampliamento dei limiti di età introdotto nel 1997.

 

Relativamente alla distribuzione territoriale, si nota come ben il 57% delle assunzioni con contratto di formazione lavoro avvenga nelle aree settentrionali, nonostante il problema della disoccupazione sia molto più rilevante nel Mezzogiorno; ciò è determinato in parte dal fatto che il risparmio sul costo del lavoro permesso dai contratti di formazione è maggiore per le imprese del Nord che non per quelle del Sud, dove esistono altre facilitazioni all'assunzione e sgravi. L'elevata diffusione dei contratti di formazione lavoro nelle aree settentrionali, pertanto, mette in luce come questi ultimi, più che come strumento di incentivo alle assunzioni funzionino come mezzo di flessibilizzazione del lavoro (e di riduzione degli oneri sociali per gli imprenditori) in aree ad elevata occupazione.
In particolare, i dati su Milano mostrano un aumento del numero di lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro a partire dal 1996. Nel 1997 si tocca la cifra record di 22.082 unità (pari al 30,8% del totale degli avviamenti a tempo determinato dell'anno), con un incremento del 7,3% rispetto all'anno precedente; nel 1998, invece, il numero di avviati con contratto di formazione rimane pressoché invariato "[3].
Per quanto riguarda l'uso dei contratti di formazione lavoro alternativamente a quelli di apprendistato - cui è dedicato il prossimo paragrafo - è utile ricordare che le due tipologie di assunzione si rivolgono generalmente a categorie di giovani differenti: gli apprendisti, infatti, sono per la maggior parte giovanissimi (nel 98% dei casi hanno meno di 20 anni), non diplomati, in cerca di una qualifica base per entrare nel mondo del lavoro; le persone assunte con contratto di formazione lavoro, invece, sono meno giovani (nel 73% dei casi hanno più di 20 anni), spesso diplomati, e aspirano ad essere assunti a tempo indeterminato dall'azienda[4].

I contratti di apprendistato

Secondo la definizione della legge n.25/1955, "l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima" (art.2). Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree obiettivo 1 e 2 (art.16, legge 196/1997); nel settore artigiano, invece, il limite di età è esteso a 29 anni come previsto dai contratti collettivi dei quali la legge mantiene vigenti le disposizioni più favorevoli.
Questo specifico rapporto di lavoro - in cui la retribuzione vera e propria passa in secondo ordine e il rapporto tra imprenditore e lavoratore è improntato all'insegnamento - viene qui richiamato in quanto non dà garanzie di continuità al lavoratore. Al termine del periodo di apprendistato, che può avere una durata variabile da 18 mesi a 4 anni, infatti, l'imprenditore può dare disdetta del contratto e quest'ultimo non può essere trasformato automaticamente in un normale rapporto di lavoro se non interviene la volontà delle parti.
Bisogna considerare, inoltre, che le norme relative alla durata del contratto non si riferiscono al rapporto di lavoro, bensì al tempo concesso al lavoratore per il conseguimento di una specifica qualifica. "Ne deriva che ciascun lavoratore può svolgere, anche con la medesima azienda, periodi di apprendistato con qualifiche differenti (al limite cumulando i periodi massimi previsti per ciascuno di essi) oppure può saturare il periodo di apprendistato per una specifica qualifica attraverso esperienze lavorative presso aziende diverse"[5]. A ciò si aggiunge il fatto che, in molti casi, i contratti di apprendistato vengono utilizzati dalle aziende come semplice strumento di flessibilità che permette la stipulazione di contratti di lavoro di durata molto limitata: in Veneto, ad esempio, una ricerca condotta dall'Agenzia per l'Impiego ha messo in luce come una quota rilevante dei contratti di apprendistato abbia durata inferiore ai tre mesi (tra il 30% e il 50%) e sia seguito - nel 60% dei casi - dalla successiva stipulazione di un altro contratto di apprendistato. La legge Treu n.196/1997, infine, ha introdotto alcuni nuovi elementi, tra cui la possibilità di utilizzo dei contratti di apprendistato in tutti i settori produttivi (mentre in precedenza il settore agricolo era escluso) e anche per i soggetti con titoli di studio post-obbligo.
Il numero degli occupati con qualifica di apprendista è costantemente diminuito nel corso degli ultimi anni per attestarsi a quota 428.000 nel 1998. Se, tuttavia, si considera che è contemporaneamente diminuita la quota di occupati compresi nelle prime fasce d'età, il peso delle assunzioni con contratto di apprendistato risulta maggiore: al di sotto dei 19 anni, infatti, due occupati su tre sono apprendisti.

Il lavoro interinale

Il lavoro interinale è stato reso legale in Italia nel 1997, con la legge n.196, come misura a sostegno dell'occupazione[6]. Sono poi seguiti, nel 1998, il contratto collettivo per i lavoratori temporanei - firmato da Cgil, Cisl, Uil e Confinterim (Confederazione Italiana Imprese Fornitrici Lavoro Temporaneo) - e diversi accordi tra sindacati e associazioni di categoria diretti ad ampliare il ventaglio di casi in cui è ammesso il ricorso al lavoro temporaneo. La legge, infatti, permette la stipulazione di un contratto di lavoro temporaneo solo nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria delle aziende utilizzatrici [7].
In realtà, leggendo gli accordi interconfederali e di categoria si nota che il ricorso al lavoro temporaneo viene considerato come lecito in occasioni che non sempre paiono essere connotate da requisiti di "eccezionalità" richiamati dalla legge. In particolare, l'accordo interconfederale per l'industria del 16 aprile 1998 riconosce la possibilità di ricorso a lavoro temporaneo in caso di "punte di attività - cui non possa frasi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori" (punto 2). Tale norma, ampliando le possibilità di utilizzo del lavoro temporaneo a tutte le situazioni di aumento dell'attività produttiva senza specificare il carattere di "eccezionalità" delle stesse non fa che legittimare l'uso di questo tipo di contratti come mezzo per ampliare l'organico ogniqualvolta lo richieda la produzione per poi ridurlo nuovamente nei periodi di calo, anche quando tali fluttuazioni sono parte strutturale dell'andamento dell'attività produttiva e non eventi imprevedibili a cui l'imprenditore si trova improvvisamente a dover far fronte [8].
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo - così è stato definito in Italia il lavoro interinale - si caratterizza per la scissione fra datore di lavoro "di fatto" e datore di lavoro "di diritto". Il lavoratore, infatti, assume la qualifica - generalmente temporanea - di dipendente di un'organizzazione privata (l'agenzia) per poi prestare la propria opera professionale presso altra impresa (l'impresa utilizzatrice), cliente dell'azienda. Vi è quindi un rapporto tra tre parti in cui si individua un ordinario contratto di lavoro (tra agenzia e lavoratore) e un appalto di servizi o d'opera (tra l'impresa utilizzatrice e l'agenzia); tra il soggetto che concretamente utilizza la prestazione di lavoro ed il lavoratore temporaneo non intercorre alcun rapporto contrattuale anche se, in verità, non paiono mancare obbligazioni di carattere giuridico. A differenza che nel rapporto di appalto, inoltre, il soggetto che ricorre a lavoratori interinali gestisce autonomamente il loro lavoro e li inserisce nella propria organizzazione [9].
Tra impresa utilizzatrice e agenzia vi è un rapporto temporaneo limitato esclusivamente al periodo della missione mentre tra lavoratore e agenzia la legge prevede vi possa essere sia un contratto a tempo determinato sia un contratto a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, l'agenzia è tenuta a corrispondere al lavoratore una indennità di disponibilità per i periodi in cui egli rimane in attesa di assegnazione. In realtà, i dati forniti da Confinterim mostrano che sono pochissimi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie (lo 0,1%): quasi tutte le persone che si rivolgono alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, pertanto, non hanno alcuna garanzia riguardo alla continuità dell'attività lavorativa nel corso dell'anno e non sono neppure in grado di prevedere quando verrà loro offerta una "missione" e quanto durerà, poiché tutto viene controllato dall'agenzia. Quest'ultima, una volta ricevuta la richiesta da un'azienda, contatta le persone che ritiene più adatte (tra quelle di cui possiede i dati) e spesso richiede una risposta praticamente immediata alla proposta di lavoro; l'opportunità di un nuovo lavoro, quindi, può farsi attendere per mesi ma può anche arrivare all'improvviso, da un giorno all'altro, e il lavoratore, se vuole usufruirne, deve essere in grado di rendersi disponibile immediatamente.
Le aziende, d'altra parte, sono incentivate a rivolgersi alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo soprattutto quando hanno bisogno urgente di prestazioni lavorative di breve durata in quanto solo in questi casi i costi di ricerca, selezione e amministrazione tendono a eguagliare il maggior costo del lavoro interinale. Le società di fornitura di lavoro interinale, infatti, aggiungono un margine del 20-30% al salario percepito dal lavoratore (che, secondo quanto prevede la legge, dovrebbe essere pari al salario di un lavoratore assunto a tempo indeterminato) per cui alle aziende che lo utilizzano un'ora di lavoro interinale costa di più di un'ora di lavoro di un dipendente regolarmente assunto. D'altra parte, quando è necessario trovare velocemente una persona in grado di svolgere una determinata mansione, ridurre al minimo i tempi di ricerca e di selezione diventa cruciale e, spesso, il costo aggiuntivo del lavoro interinale è comunque inferiore a quello connesso con l'arresto o la disorganizzazione del processo produttivo. Inoltre, nel casi in cui le prestazioni richieste siano brevi e ripetute nel tempo, oppure le professionalità richieste siano di difficile reperimento nel mercato del lavoro locale, i vantaggi del ricorso ad un'agenzia appaiono ancora più evidenti.
Un secondo fattore che spinge le imprese a utilizzare un contratto di lavoro temporaneo piuttosto che a tempo determinato, è costituito dal fatto che la legge riconosce solo per il primo la libertà di proroga [10] (per un massimo di quattro proroghe e per una durata complessiva di 24 mesi); il contratto di lavoro interinale si presenta quindi come uno strumento di assunzione e gestione della forza lavoro maggiormente flessibile del tradizionale contratto a tempo determinato. In alcuni casi, inoltre, il lavoro interinale può servire per affrontare punte di produzione quando sia stato raggiunto il limite massimo di ricorso allo straordinario. Un terzo aspetto che viene sottolineato dalle agenzie, tra i vantaggi del lavoro interinale, è la possibilità di usare il contratto temporaneo come prova per "testare" il lavoratore ed eventualmente assumerlo al termine della missione. Tale modalità di utilizzo del lavoro interinale sembra interessare maggiormente le piccole imprese, in quanto quelle di maggiori dimensioni hanno probabilmente canali più efficienti di ricerca e selezione del personale. A questo proposito, in una recente ricerca svolta da ISMO, si legge: "la maggioranza delle aziende di grandi dimensioni intervistate, solo occasionalmente ha proceduto all'assunzione definitiva di personale che era stato avviato in missione temporanea. Invece auspica di poter fare numerosi rinnovi della missione con lo stesso lavoratore perché il beneficio per entrambi è significativo: addestramento e professionalità migliori a disposizione dell'azienda, più opportunità di lavoro per la stessa persona" [11].Infine, secondo le testimonianze di alcuni imprenditori che utilizzano lavoratori interinali, la gestione dei rapporti di lavoro risulta semplificata dal fatto che i soggetti contattati dalle agenzie sono pienamente consapevoli del carattere transitorio dell'occupazione che viene loro offerta e, anche se in molti casi vorrebbero in realtà essere assunti a tempo indeterminato, hanno un differente modo di porsi nei confronti del datore e vivono in maniera meno traumatica la conclusione del rapporto di lavoro.

 

Per avere un'idea della diffusione del lavoro temporaneo in Italia è possibile fare riferimento ai dati prodotti dall'Assointerim (Associazione Italiana Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo) che mostrano come il numero di lavoratori che prestano lavoro temporaneo sia in continuo aumento: tra gennaio e giugno 1998 - a pochi mesi dall'approvazione della legge che introduceva il lavoro temporaneo, più di 13.000 lavoratori hanno utilizzato questo tipo di contratto; nel medesimo semestre del 1999 il loro numero si è più che quintuplicato arrivando a 75.500[12]. Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, i dati della Confinterim mostrano che l'età media è abbastanza bassa (30 anni), la distribuzione per sesso sufficientemente equilibrata seppur con una maggioranza di maschi (57%) e la distribuzione
territoriale fortemente concentrata al Nord [13] e in particolare in Lombardia e Piemonte.
Un dato che colpisce particolarmente riguarda il tipo di mansioni svolte dai lavoratori temporanei che, nella maggioranza dei casi hanno qualifica operaia (58%) e sono prevalentemente concentrati nell'industria metalmeccanica: se, quindi, da un lato, il contratto di lavoro temporaneo è stato inizialmente introdotto per offrire maggiore flessibilità ai lavoratori impiegati nel terziario e nelle professioni medio-alte, dall'altro sembra che le aziende utilizzino questo tipo di contratto per prestazioni di livello inferiore dal punto di vista professionale. Tale tendenza, che si rileva anche dall'elenco delle professioni maggiormente ricercate dalle agenzie Lombarde - saldatori, tornitori, fresatori - va tenuta in seria considerazione in quanto bisognerebbe capire se i lavoratori meno qualificati sono anche quelli più "deboli" sul mercato del lavoro e in quale misura il lavoro temporaneo rappresenta per essi un reale mezzo di crescita professionale e non, piuttosto, un canale di precarizzazione. Non bisogna dimenticare, inoltre, che, in base a stime Assointerim, solo il 17% dei lavoratori con contratti temporanei viene assunto a tempo indeterminato al termine della missione. Tale dato, che fornisce una misura della scarsa funzionalità del lavoro temporaneo come strumento di raggiungimento di un posto di lavoro stabile, è comprensibile se si considera che molte aziende ricorrono al lavoro temporaneo per coprire punte di produzione.

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa

I collaboratori coordinati e continuativi - ovvero il cosiddetto "popolo del 12%" - sono un insieme di soggetti accomunati dal fatto di essere tenuti al versamento del 12% del loro reddito presso l'apposita gestione separata dell'INPS[14]. All'interno di questo insieme ricadono figure professionali molto diverse tra loro in quanto tale contributo previdenziale - istituito dalla legge 335 dell'8 agosto 1995 (riforma Dini) e modificato dalla legge 449 del 27 dicembre 1997 (riforma Prodi) - ha la caratteristica peculiare di avere come destinatari non specifici soggetti ma determinati redditi. I redditi inclusi nell'imposizione contributiva sono:

redditi da lavoro autonomo derivanti da arti e professioni (per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo)

redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica;

redditi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste e simili (nei rari casi nei quali non si configuri il diritto d'autore che è escluso dal contributo)

redditi derivanti dalla partecipazione a collegi e commissioni

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

compensi comunque denominati corrisposti agli incaricati alla vendita a domicilio (categoria di venditori porta a porta espressamente prevista dalla legge 335/1995)

I soggetti che versano il contributo INPS del 12%, pertanto, presentano caratteristiche occupazionali e profili professionali molto eterogenei: tra di essi, infatti, vi sono da un lato persone - come gli amministratori di società o i professionisti con numerosi clienti - per le quali l'assenza di un reddito stabile non dovrebbe costituire un problema rilevante e, dall'altro, lavoratori pseudo-autonomi con un solo committente che, dipendendo esclusivamente da quest'ultimo, risultano fortemente esposti all'andamento del mercato senza avere nessuna garanzia sulla continuità del rapporto di lavoro. All'interno dell'insieme variegato dei collaboratori coordinati e continuativi, pertanto, è necessario cercare di distinguere vari tipi di lavoratori, mettendo in luce il grado di instabilità della loro posizione lavorativa e il livello di subordinazione esistente nei confronti del committente. Le ricerche svolte sul tema negli ultimi anni hanno introdotto classificazioni di vario genere, facendo riferimento al percorso lavorativo dei soggetti e al grado di eterodirezione o al tipo di prestazione professionale. L'unica distinzione che ha senso avanzare in questa sede è quella tesa ad escludere dall'analisi i "collaboratori solo formali" ovvero coloro che "in realtà non svolgono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ma che percepiscono i compensi per le loro attività in questa forma: ci riferiamo in particolare, agli amministratori di società o a soci lavoratori che si auto "assumono" come collaboratori"[15].

Se, da un lato, l'aumento del numero di iscritti alla gestione separata dell'INPS indica sicuramente una tendenza alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dall'altro questo dato non va interpretato come un indicatore diretto del numero di soggetti con problemi di instabilità occupazionale e di reddito poiché tra i collaboratori coordinati e continuativi si trovano soggetti molto diversi tra loro.

Grazie ai dati di un'indagine condotta dal Censis[16], è inoltre possibile osservare come la stragrande maggioranza (81,8%) delle collaborazioni riguardi attività terziarie.

Una ricerca svolta dalla CGIL[17], inoltre, offre una disaggregazione settoriale molto più dettagliata e permette di capire meglio quali figure professionali siano realmente presenti all'interno dell'universo dei collaboratori coordinati e continuativi. In particolare, si può notare come le mansioni svolte da questi ultimi all'interno del settore terziario siano in molti casi di elevato contenuto professionale: ben il 33%, infatti, svolge attività intellettuali, scientifiche e ad elevata specializzazione, mentre il 37% è costituito da tecnici (informatici, paramedici, finanziari...). Dietro questi dati si nascondano sicuramente realtà eterogenee in quanto le denominazioni utilizzate non possono essere assunte come indicatori attendibili della professionalità necessaria allo svolgimento delle varie mansioni: all'interno dell'insieme dei consulenti marketing/esperti di ricerche di mercato, ad esempio, si possono trovare sia i professionisti esperti in analisi di mercato, sia gli addetti alle interviste telefoniche nei call-center che producono i dati per tali analisi. Le informazioni raccolte sulle professioni dei collaboratori, tuttavia, mettono in luce come questi ultimi rappresentino un insieme per molti versi distino da quello dei lavoratori interinali: a prescindere dal reale contenuto professionale della prestazione richiesta e al grado di alienazione che essa comporta, infatti, i lavoratori interinali sono maggiormente presenti nelle aziende industriali e svolgono spesso attività operaie, mentre i collaboratori, nella maggior parte dei casi, risultano addetti a mansioni intellettuali/impiegatizie.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle collaborazioni coordinate e continuative, si può notare come esse si concentrino maggiormente nell'Italia centro settentrionale, dove - seppur con le dovute cautele - si può dire rappresentino circa il 5% degli occupati. Considerando, inoltre, che la maggior parte delle collaborazioni è concentrata nel terziario si può calcolare, in maniera puramente indicativa, che esse rappresentano il 9% della forza lavoro occupata in questo settore mentre al Sud il loro peso cala al 2%
Per concludere, è importante sottolineare l'elevata diffusione dei contratti di collaborazione a Milano, dove si concentrano il 49,9% dei collaboratori lombardi e l'11,9% di quelli italiani; tale concentrazione è probabilmente legata alla rilevanza del terziario nella struttura economica locale.

I lavoratori autonomi

A conclusione di questa rassegna delle caratteristiche dei contratti di lavoro che non danno garanzia di continuità nel tempo, è necessario sviluppare alcune brevi riflessioni di carattere generale sui lavoratori autonomi che, in certi casi, si trovano in condizioni di precarietà molto simili a quelle dei lavoratori dipendenti. Come si è già accennato a proposito delle collaborazioni coordinate e continuative, diverse ricerche hanno messo in luce che in molti casi il lavoro autonomo nasconde in realtà lavoro subordinato in cui il lavoratore si assume i rischi generalmente a carico dell'imprenditore; accade, inoltre, che i lavoratori dipendenti siano costretti ad aprire partita IVA dalla stessa azienda che ne utilizzerà il lavoro. In questo modo, infatti, l'imprenditore riesce a gestire in modo più flessibile la forza lavoro, essendo libero di interrompere senza problemi il rapporto di collaborazione e non dovendo accollarsi la spesa degli oneri sociali, delle ferie, della malattia ecc. Dall'altra parte il lavoratore, formalmente autonomo, continua in realtà a svolgere le mansioni di un dipendente e, lavorando per una sola azienda, non è in grado di tutelarsi contro l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro.
All'interno dell'ampio insieme dei lavoratori autonomi, il cui numero in Italia è in continuo aumento, esistono quindi imprenditori, liberi professionisti, collaboratori e lavoratori parasubordinati, figure molto diverse tra loro che non è facile individuare in quanto giuridicamente indistinguibili. Risulta comunque necessario sottolineare la situazione di precarietà in cui si trovano molti lavoratori formalmente autonomi ma in realtà "parasubordinati": essi, essendo retribuiti tramite fattura per ogni singola prestazione, non sono legati al proprio datore di lavoro ma si trovano costantemente sul mercato, sottoposti spesso a una forte concorrenza e privi delle protezioni sociali di cui godono i lavoratori dipendenti. Con la sostituzione della fattura al salario, infatti, si sancisce di fatto il principio che la sussistenza della forza lavoro non è più un problema di cui il datore di lavoro o lo Stato debbano farsi carico per cui il peso dell'instabilità del lavoro e del reddito ricade totalmente sul lavoratore che, in quanto autonomo, deve provvedere da solo a proteggersi dal rischio[18]. A questo si aggiunge il problema dello scarso rispetto dei tempi di pagamento da parte dei committenti che rende ancora più difficile la gestione delle risorse e accentua la condizione di insicurezza di chi utilizza il reddito come fonte principale di sussistenza per sè e per la propria famiglia. Ciò spinge alcuni a lavorare molte più ore dei lavoratori dipendenti cercando di accumulare risorse ad assicurazione preventiva contro i periodi di assenza di lavoro o di dilazione dei pagamenti; la necessità di ampliare al massimo gli orari e di sopportare carichi di lavoro più pesanti di quelli generalmente sostenuti dai lavoratori regolarmente assunti, pertanto, va interpretata come uno degli effetti dell'elevata precarietà della condizione lavorativa di questi soggetti.

Il welfare state senza il lavoro subordinato standard

I sistemi di protezione sociali europei, costruiti in epoca fordista sulla figura centrale del lavoratore salariato, appaiono oggi per molti aspetti inadatti a fornire le garanzie adeguate ad ampie fasce della popolazione. Con la diffusione di forme di lavoro atipiche, che non rientrano nella tipologia del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si è notevolmente ampliata l'area dei soggetti che risultano esclusi dalle forme principali di garanzia. Per comprendere le peculiarità della situazione attuale è necessario ricordare brevemente come il lavoro subordinato standard, che implica integrazione gerarchica, organizzativa, spaziale e temporale nell'impresa e l'esclusività del rapporto, sia una costruzione sociale relativamente recente affermatasi con lo sviluppo delle grandi imprese manifatturiere e con la contemporanea costituzione di ampi sistemi di welfare e di tutela contrattuale del rapporto di lavoro.
Il processo di crescente precarizzazione del lavoro che ha luogo in questi anni attraverso la diffusione di contratti atipici e di forme flessibili di occupazione, pone quindi una "nuova questione sociale"[19] di notevole portata, in quanto una fascia sempre più ampia di lavoratori si trova esclusa dal sistema di diritti e di garanzie costruito nel corso del XX secolo sulla figura del lavoratore salariato standard. Nonostante le progressive parziali estensioni del sistema di protezione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ai lavoratori assunti con contratti atipici, la precarietà del lavoro diviene la fonte principale di vulnerabilità e di esclusione sociale oltre che causa più grave dell'approfondirsi delle diseguaglianze.
In particolare, tutti quei soggetti, quali i collaboratori o i titolari di partita IVA, che non percepiscono un salario ma vengono retribuiti in altre forme - ad esempio con fattura o a ritenuta d'acconto - si ritrovano privati dello stesso diritto di cittadinanza e non ottengono dallo stato nessun tipo di sostegno a garanzia della propria sopravvivenza e riproduzione sociale. Da un lato, infatti, non esistono misure di protezione in caso di infortunio o malattia, né i lavoratori autonomi possono usufruire di nessun contributo al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. Dall'altro lato, inoltre, devono affrontare spesso notevoli disagi a causa dei ritardi nei pagamenti, contro cui non possono far valere nessuna tutela giuridica particolare. A ciò si aggiunge il fatto, non meno rilevante, di dover provvedere autonomamente e a proprie spese alla formazione e all'aggiornamento, che sono fondamentali per rimanere "competitivi" ed assicurarsi nuove commesse. "Con l'espansione del lavoro autonomo nella civiltà dell'industrialismo e del capitalismo contemporanei, si è per la prima volta sancito di fatto il principio che la sussistenza della forza lavoro non è più un problema di cui il datore di lavoro o lo stato debbano farsi carico. [...] Se il salario era la forma economica di riproduzione della forza lavoro, il non-salario cancella di colpo il problema della riproduzione della forza lavoro come problema costitutivo dei rapporti sociali, quindi dei rapporti contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore e dei rapporti di cittadinanza tra lavoratore e Stato. Si tratta di un cambiamento radicale, mediante il quale al principio fondamentale di garanzia della sussistenza si sostituisce la condizione di fatto del rischio esistenziale" [20].
In generale, comunque, anche i lavoratori dipendenti con contratti "instabili", ovvero che non danno garanzia di continuità nel tempo, si trovano in una situazione critica in quanto, nella maggior parte dei casi, non possono usufruire di alcun sussidio a sostegno del reddito nei periodi in cui non sono occupati. A differenza di altri paesi europei, infatti, il sistema italiano di protezione per coloro che rimangono senza lavoro si basa quasi esclusivamente sul principio assicurativo, che prevede sussidi legati - per ammontare e per durata - all'anzianità e ai motivi che hanno determinato il licenziamento (privilegiando chi subisce un licenziamento collettivo e chi era dipendente di una grande azienda). In nessuna delle fattispecie, pertanto, rientrano i lavoratori instabili che, nella maggior parte dei casi non subiscono un licenziamento, ma vedono semplicemente estinguersi contrattualmente il rapporto di lavoro. Fa eccezione il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti [21], che può essere richiesto da soggetti che abbiano lavorato almeno 78 giorni nel corso dell'anno e che viene generalmente erogato a favore dei lavoratori stagionali. Tale sussidio, tuttavia, viene raramente utilizzato da coloro che non svolgono prestazioni lavorative in modo cadenzato nel corso dell'anno, in quanto le procedure necessarie per la richiesta - generalmente poco conosciute dai lavoratori non stagionali - devono essere eseguite secondo scadenze precise che prevedono l'erogazione del denaro, in somma unica, circa un anno dopo [22].
Di fronte alla crescente diffusione di contratti di lavoro instabili e alla sostanziale assenza di misure di protezione contro i periodi di disoccupazione per i lavoratori precari, la famiglia sembra essere il principale mezzo di protezione contro i rischi derivanti dalla precarietà del lavoro e del reddito; il sistema di welfare italiano, infatti, risulta basato sul principio di sussidiarietà, secondo il quale lo Stato offre sostegno ai soggetti solo nel momento in cui essi non possono trovare nella famiglia di appartenenza sufficienti mezzi di sussistenza. Tale principio di matrice cristiano-democratica si basa sull'ipotesi implicita che, all'interno della famiglia, l'uomo - giuridicamente definito capofamiglia - lavori e utilizzi il salario per far fronte alle esigenze della famiglia mentre la donna si dedica alle attività di cura all'interno del nucleo[23]. Le organizzazioni sindacali, nel corso degli anni '70 e '80, hanno contribuito a rafforzare questo sistema in quanto, di fronte al problema della disoccupazione e dei licenziamenti collettivi, hanno cercato di difendere in primo luogo il posto di lavoro dei capo-famiglia maschi, dal momento che da essi derivavano garanzie e sostegni per gli altri membri della famiglia24. In questo modo i costi sociali della disoccupazione sono stati in parte "ammortizzati" dalla famiglia ma, contemporaneamente è stato reso molto più difficile l'ingresso nel mercato del lavoro di giovani e donne.
Tale sistema di welfare, tuttavia, risulta incentrato su una tipologia di nucleo familiare che va progressivamente perdendo peso; la crescente instabilità dei legami familiari dovuta all'aumentare dei casi di separazione e divorzio e la conseguente diffusione di nuclei familiari con capofamiglia donna, o costituiti da single, infatti, indeboliscono i tradizionali meccanismi attraverso cui, in passato, venivano assorbiti i costi della flessibilità e della precarietà del lavoro e del reddito. In aggiunta a ciò, la riduzione della fecondità, insieme all'allungamento della durata della vita e alla crescente presenza delle donne nel mercato del lavoro, segnala che gli assunti impliciti su cui si è retto il sistema di welfare italiano non possono più essere dati per scontati.
Il sistema di protezione sociale italiano, inoltre, può funzionare solo nella misura in cui i capofamiglia continuano ad avere un'occupazione stabile e possono così sostenere economicamente i membri più giovani o le donne che incontrano notevoli difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. Con la diffusione dei contratti instabili, tuttavia, le possibilità per i figli di raggiungere l'indipendenza economica e divenire a loro volta capofamiglia si sono notevolmente ridotte. Per molti giovani svolgere attività instabile è possibile nella misura in cui possono contare sulla protezione economica della famiglia, dalla quale, tuttavia, difficilmente riescono a rendersi autonomi. Le occupazioni temporanee, pertanto, se da un lato vengono ricercate dai giovani per conciliare studio e lavoro o per acquisire esperienza ed entrare nel mercato del lavoro, dall'altro possono divenire una trappola, nel momento in cui riducono le possibilità di occupazione stabile per una quota consistente di persone.