1 Per il testo integrale si veda il sito web www.parlamento.it/parlam/leggi.

2 Cfr. anche Anastasia B., Rasera M., Gambuzza M. (1999), La diffusione dei contratti di lavoro a tempo determinato: scelte, opportunità, insidie, Agenzia per l'Impiego del Veneto, Venezia (testo disponibile nel sito internet www.provincia.venezia.it/ariv).

3 CCIAA di Milano, Ufficio Studi (1999), Milano produttiva 1999, Milano, p.169.

4 ISFOL (1998), Il lavoro in Italia. Profili, percorsi, politiche, Area di ricerca Mercato del Lavoro, Roma.

5 Gambuzza M. (1999), L'apprendistato, in Agenzia per l'Impiego del Veneto, Il mercato del lavoro nel Veneto. Rapporto 1998, Franco Angeli, Milano, pp.69-81, p.70.

6 Il decreto legge del 5 gennaio 1993 aveva introdotto l'istituto prevedendo che il lavoro interinale potesse interessare solo le attività del terziario e le qualifiche medio-alte ma non era stato convertito in legge.

7 Dall'altro lato è vietata la fornitura di lavoro temporaneo (Legge n 196/1997, art.1 comma 4) nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisce la fornitura; d) a favore di imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (Legge 626); e) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi; con un emendamento alla legge Finanziaria del gennaio 2000 è stato eliminato il divieto del ricorso al lavoro temporaneo per le qualifiche di esiguo contenuto professionale.

8 Si pensi ad esempio al settore tessile o a quello calzaturiero, dove la produzione ha due picchi annuali in corrispondenza delle stagioni. Il contratto collettivo nazionale prevedeva un sistema particolare di flessibilità per cui i lavoratori - regolarmente assunti con contratti a tempo indeterminato - lavoravano meno nei periodi di calo della produzione e in modo più intenso all'avvicinarsi delle scadenze di consegna mantenendo comunque un reddito costante nel corso dell'anno (con retribuzione maggiorata per le ore di straordinario). Il ricorso al lavoro temporaneo, in questi casi, non fa che rendere maggiormente precaria la posizione dei lavoratori, i quali perdono la garanzia di un reddito costante nel corso dell'anno.

9 "Nel caso di appalto, invece, l'appaltatore si impegna al compimento - a proprio rischio e con propria organizzazione dei mezzi di produzione, ivi compreso il lavoro - di un'opera o un servizio in favore dell'appaltante, assumendo nei confronti di quest'ultimo la responsabilità del risultato; l'appaltante, di conseguenza, non ha alcun potere nei confronti dei lavoratori i quali continueranno a lavorare alle dipendenze e sotto la direzione dell'appaltatore" (Liso F., Carabelli U. (a cura di), Il lavoro temporaneo, Franco Angeli, Milano, p.57).

10 Il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo prevede che sia possibile prorogare il contratto, senza che sussistano particolari condizioni di eccezionalità mentre il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato una sola volta in caso di esigenze contingenti e imprevedibili.

11 Adecco S.p.A. (1999), Lavoro temporaneo. Bilancio e Prospettive, Dossier realizzato con la collaborazione di CESRI-LUISS (Roma) e ISMO (Milano), p.17.

12 Il numero dei lavoratori interessati è superiore a quello dei contratti stipulati perché con un contratto tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice possono essere inviati in missione più lavoratori (in media 2,13 per contratto).

13 La scarsa diffusione del lavoro temporaneo nelle regioni meridionali viene imputata da molti alla presenza del lavoro nero.

14 Inizialmente la quota era fissata al 10% poi è stata aumentata al 12% e infine è stato previsto un aumento progressivo che la porterà fino al 19%.

15 ISFEL, IAL, CIDOSPEL (1998), Nuove professioni tra dipendenza e autonomia. Forme di lavoro emergenti, nuovi rapporti di lavoro ed esigenze di formazione continua in Emilia Romagna, Bologna, p.121.

16 Censis (1997), Secondo rapporto sul Patronato in Italia, L'assistenza sociale, n.4, Ediesse.

17 CGIL Parma, (1998), La flessibilità del lavoro: da eccezione a regola?, rapporto di ricerca condotto sotto la supervisione di M. Carcano (Università di Parma).

18 Bologna S. (1997), Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in Bologna S. Fumagalli A. (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, Feltrinelli, Milano.

19 Castel R. (1995), Les Métamorphoses de la Question Sociale, Fayard, Paris; Castel R. (1997), Diseguaglianze e vulnerabilità sociale, Rassegna Italiana di Sociologia, vol. 38, n.1, pp.41-56.

20 Bologna S. (1997), Dieci tesi per la definizione di uno statuto del lavoro autonomo, in Bologna S. Fumagalli A. (a cura di), Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, Feltrinelli, Milano, p.24.

21 ai lavoratori che hanno prestato almeno 78 giornate di lavoro e con almeno due anni di anzianità assicurativa spetta, nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, un trattamento di disoccupazione in proporzione alle giornate di lavoro effettuate, pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Tale istituto - definito "con requisiti ridotti" - era inizialmente previsto per i lavoratori agricoli ed è stato successivamente esteso, con alcune modifiche, ai lavoratori stagionali e precari dei settori extra-agricoli (legge n.160/1988). Il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti, a differenza del trattamento ordinario, non ha la funzione di offrire un sostegno economico al lavoratore per un periodo da dedicare alla ricerca di nuova occupazione in quanto viene erogato l'anno successivo e prescinde dal controllo sulla situazione di disoccupazione al momento dell'erogazione. Esso si configura anzi come una sorta di indennizzo riconosciuto ai lavoratori che si trovano in situazioni lavorative precarie ma, dato il suo ammontare ridotto e i tempi lunghi necessari per l'erogazione, non rappresenta certo un sostegno economico sufficiente per garantire la sussistenza.

22 La richiesta per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per un soggetto che abbia lavorato almeno 78 giorni nel corso del 1999, deve essere presentata entro marzo del 2000 ed è valida solo se il soggetto ha un'anzianità contributiva di almeno due anni cioè se ha versato i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione per almeno una settimana prima del 1 gennaio 1998.

23 Esping-Andersen G. (1995), Il welfare state senza lavoro. L'ascesa del familismo nelle politiche sociali dell'Europa continentale, Stato e Mercato, n.45.

24 Reyneri E. (1996), Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino.